Art. 30.
(Ambito di applicazione e fonti di disciplina del lavoro subordinato).

      1. Le disposizioni di cui al presente capo integrano le disposizioni di cui al capo II, che si intendono richiamate con specifico riferimento a tutti i rapporti di lavoro subordinato.
      2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente capo si applica la disciplina stabilita dal codice civile, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dalle altre leggi che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati e di pubbliche amministrazioni.